La luce dell’ingresso o delle scale, la corrente elettrica per funzionare l’ascensore… in sintesi l’energia elettrica destinata alle parti comuni condominiali: l’Agenzia delle Entrate ha stabilito un cambio di rotta.
Finora era stato specificato che queste parti non potevano essere considerate strettamente residenziali e quindi per loro doveva essere applicata l’aliquota ordinaria al 22%. D’ora in poi, invece, potranno usufruire dell’IVA agevolata al 10%.
Se nel condominio ci sono attività economiche, l’agevolazione persiste solo a patto che siano completamente indipendenti negli accessi e per questo escluse dal contribuire alle spese condominiali delle parti comuni.
Per quanto riguarda le somministrazioni di energia elettrica destinata a utilizzo “promiscuo” (in parte a utilizzo domestico e in parte allo svolgimento di attività economiche) saranno soggette all’aliquota ordinaria, a meno che non sia possibile contabilizzare con esattezza la parte di fornitura destinata ad attività imprenditoriali (contatori distinti).
Per usufruirne dell’agevolazione al 10% è necessaria un’autocertificazione, con firma del legale rappresentante del condominio. Poiché la norma non è retroattiva, non è possibile chiedere rimborsi.